La presente circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n.151.
Gli indirizzi sono forniti sulle fonti normative vigenti e chiarimenti ufficiali già forniti da questa Direzione Centrale al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.
Molto brevemente:
- I bar e ristoranti in senso stretto non risultano assoggettati al D.P.R. 151/2011, salvo la presenza di specifici fattori di rischio (strutture soggette, impianti termici >116 kW).
- L’intrattenimento musicale e il karaoke restano attività accessorie finché non determinano una trasformazione funzionale del locale, tale da rendere applicabili le regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996 o RTV V.15).
- Centrale la valutazione del rischio incendio in relazione ad affollamento, layout, arredi, vie di esodo e gestione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 3 e 2 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/2008.
Si invitano le attività del territorio a prendere attenta visione della circolare in oggetto ed eventualmente adottare i corretti provvedimenti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e assicurare adeguati livelli di sicurezza per il pubblico e per i lavoratori, con particolare riferimento agli eventi e alle iniziative connesse al periodo di Carnevale.